L.R.
1 agosto 1972, n. 15 (1).
Indennità
ai consiglieri regionali.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 10 agosto 1972, n. 22.
Legge modificata con L.R. 04.07.2003, n. 10.
Art.
1
1.
L'indennità per i consiglieri regionali, stabilita, in base al disposto
dell'art. 32 dello Statuto regionale, in relazione alle funzioni ed
all'attività svolta, è rapportata all'indennità spettante ai membri del
Parlamento nazionale, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nella
seguente misura:
a)
90 per cento al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta
regionale;
b)
80 per cento ai componenti la Giunta regionale;
c)
75 per cento ai componenti l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai
presidenti ed ai vice presidenti delle commissioni consiliari, ai revisori dei
conti e ai presidenti dei gruppi consiliari;
d)
65 per cento ai restanti consiglieri.
2.
Le indennità previste dal primo comma del presente articolo non sono tra loro
cumulabili.
3.
Il contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e
successive modificazioni ed integrazioni, elevato al 27 per cento, è calcolato
sull'indennità di cui alla lettera "d" del primo comma del presente
articolo al netto delle ritenute fiscali, in conseguenza della previsione
dell'art. 4 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (2).
(2)
Articolo prima modificato dall'art. 1, L.R. 21 gennaio 1976, n. 7 e dall'art.
1, L.R. 6 agosto 1991, n. 20, e poi così sostituito dall'art. 1, L.R. 9 giugno
1998, n. 18. Vedi, anche, la L.R. 14 dicembre 1978, n. 70.
Art.
2
La
corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1 decorre, per i consiglieri
regionali e per il Presidente della Giunta regionale, dalla data della
proclamazione e, per i componenti della Giunta, dal giorno della nomina (3).
Per
il Presidente del Consiglio, per i membri dell'Ufficio di presidenza, e per i
Presidenti e i Vice Presidenti delle commissioni consiliari permanenti, nonché
per i revisori dei conti e i presidenti dei Gruppi consiliari, la
corresponsione dell'indennità decorre dalla data dell'insediamento (4).
(3)
Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 23 marzo 2000, n. 26. Il testo
precedente così disponeva: «La corresponsione dell'indennità di cui all'art. 1
decorre per i consiglieri, dalla data della proclamazione; per il Presidente
della Giunta regionale e per i membri della Giunta dalla data delle
rispettive
elezioni.».
(4)
Articolo così sostituito, prima, dall'art. 5, L.R. 21 gennaio 1976, n. 7 e poi
dall'articolo unico, L.R. 25 agosto 1978, n. 48. Successivamente il secondo
comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 1, L.R. 6 agosto 1991, n. 20.
Art. 3
Le
sanzioni per le assenze vengono determinate con il Regolamento interno ai sensi
dell'art. 27 dello Statuto.
Art.
3-bis
1.
Al consigliere regionale sospeso dalla carica a norma del comma 4/bis dell'art.
15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 - come modificato dall'art. 1 della legge
12 gennaio 1994, n. 30 - spetta, dal giorno del provvedimento di sospensione e
per la durata dello stesso, un assegno pari all'indennità di carica di cui alla
lettera c), del primo comma dell'articolo 1, ridotta del 60 per cento.
2.
Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento di
proscioglimento, è corrisposta una somma pari alla differenza tra l'indennità
percepita e quella che sarebbe ad esso spettata durante il periodo di
sospensione (5).
(5)
Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 21 agosto 1994, n. 29.
Art. 4
Le
anticipazioni erogate, a norma dell'atto amministrativo adottato dalla Giunta
regionale n. 100 del 17 novembre 1970, fino all'entrata in vigore della
presente legge, nella misura mensile di L. 240.000 per i Consiglieri regionali
di lire 300.000 per i componenti l'ufficio di presidenza, di L. 330.000 per gli
assessori regionali e di L. 380.000 per i Presidenti del Consiglio e della
Giunta, vengono detratte dalla indennità lorda complessiva spettante a ciascuno
degli aventi diritto.
Art.
5
Agli
oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'art. 1, secondo le modalità
di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge, previsti in complessive L.
233.000.000, si fa fronte come appresso:
1)
quanto a L. 110.000.000, con i fondi stanziati al cap. 1 «Spese inerenti il
Consiglio regionale», del bilancio di previsione per l'esercizio 1972;
2)
quanto a L. 16.500.000, con i fondi conservati a residui passivi dell'anno 1970
al cap. 1 per L. 10.250.000 e al cap. 9 art. 1 per L. 6.250.000;
3)
quanto a L. 106.500.000, mediante la riduzione di pari importo dello
stanziamento del cap. 54 «Fondo per provvedimenti legislativi in corso» e
corrispondente aumento dello stanziamento del cap. 2 «Spese per l'espletamento
del mandato da parte della giunta regionale», per l'esercizio 1972.
Per
gli esercizi successivi, si provvederà con i relativi stanziamenti di bilancio.