L.R. 1 agosto 1972, n. 15 (1).

Indennità ai consiglieri regionali.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 10 agosto 1972, n. 22.

 

Legge modificata con L.R. 04.07.2003, n. 10.

 

 

Art. 1

 

1. L'indennità per i consiglieri regionali, stabilita, in base al disposto dell'art. 32 dello Statuto regionale, in relazione alle funzioni ed all'attività svolta, è rapportata all'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nella seguente misura:

a) 90 per cento al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta regionale;

b) 80 per cento ai componenti la Giunta regionale;

c) 75 per cento ai componenti l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai presidenti ed ai vice presidenti delle commissioni consiliari, ai revisori dei conti e ai presidenti dei gruppi consiliari;

d) 65 per cento ai restanti consiglieri.

2. Le indennità previste dal primo comma del presente articolo non sono tra loro cumulabili.

3. Il contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, elevato al 27 per cento, è calcolato sull'indennità di cui alla lettera "d" del primo comma del presente articolo al netto delle ritenute fiscali, in conseguenza della previsione dell'art. 4 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (2).

 

(2) Articolo prima modificato dall'art. 1, L.R. 21 gennaio 1976, n. 7 e dall'art. 1, L.R. 6 agosto 1991, n. 20, e poi così sostituito dall'art. 1, L.R. 9 giugno 1998, n. 18. Vedi, anche, la L.R. 14 dicembre 1978, n. 70.

 

 

Art. 2

 

La corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1 decorre, per i consiglieri regionali e per il Presidente della Giunta regionale, dalla data della proclamazione e, per i componenti della Giunta, dal giorno della nomina (3).

Per il Presidente del Consiglio, per i membri dell'Ufficio di presidenza, e per i Presidenti e i Vice Presidenti delle commissioni consiliari permanenti, nonché per i revisori dei conti e i presidenti dei Gruppi consiliari, la corresponsione dell'indennità decorre dalla data dell'insediamento (4).

 

(3) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 23 marzo 2000, n. 26. Il testo precedente così disponeva: «La corresponsione dell'indennità di cui all'art. 1 decorre per i consiglieri, dalla data della proclamazione; per il Presidente della Giunta regionale e per i membri della Giunta dalla data delle

rispettive elezioni.».

(4) Articolo così sostituito, prima, dall'art. 5, L.R. 21 gennaio 1976, n. 7 e poi dall'articolo unico, L.R. 25 agosto 1978, n. 48. Successivamente il secondo comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 1, L.R. 6 agosto 1991, n. 20.

 

 

Art. 3

 

Le sanzioni per le assenze vengono determinate con il Regolamento interno ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.

 

 

Art. 3-bis

 

1. Al consigliere regionale sospeso dalla carica a norma del comma 4/bis dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 - come modificato dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30 - spetta, dal giorno del provvedimento di sospensione e per la durata dello stesso, un assegno pari all'indennità di carica di cui alla lettera c), del primo comma dell'articolo 1, ridotta del 60 per cento.

2. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento di proscioglimento, è corrisposta una somma pari alla differenza tra l'indennità percepita e quella che sarebbe ad esso spettata durante il periodo di sospensione (5).

 

(5) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 21 agosto 1994, n. 29.

 

 

Art. 4

 

Le anticipazioni erogate, a norma dell'atto amministrativo adottato dalla Giunta regionale n. 100 del 17 novembre 1970, fino all'entrata in vigore della presente legge, nella misura mensile di L. 240.000 per i Consiglieri regionali di lire 300.000 per i componenti l'ufficio di presidenza, di L. 330.000 per gli assessori regionali e di L. 380.000 per i Presidenti del Consiglio e della Giunta, vengono detratte dalla indennità lorda complessiva spettante a ciascuno degli aventi diritto.

 

 

Art. 5

 

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'art. 1, secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge, previsti in complessive L. 233.000.000, si fa fronte come appresso:

1) quanto a L. 110.000.000, con i fondi stanziati al cap. 1 «Spese inerenti il Consiglio regionale», del bilancio di previsione per l'esercizio 1972;

2) quanto a L. 16.500.000, con i fondi conservati a residui passivi dell'anno 1970 al cap. 1 per L. 10.250.000 e al cap. 9 art. 1 per L. 6.250.000;

3) quanto a L. 106.500.000, mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 54 «Fondo per provvedimenti legislativi in corso» e corrispondente aumento dello stanziamento del cap. 2 «Spese per l'espletamento del mandato da parte della giunta regionale», per l'esercizio 1972.

Per gli esercizi successivi, si provvederà con i relativi stanziamenti di bilancio.